Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6492 del 22 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che una delle parti del contratto, nell'esecuzione degli obblighi assunti, abbia violato norme imperative, se può: comportarne la nullità, tuttavia non ne giustifica, di per sé, la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., la quale può essere pronunciata soltanto ove si accerti che la suddetta violazione abbia concretamente e decisivamente inciso sull'interesse della controparte e, di conseguenza, sul sinallagma contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva respinto l'impugnazione di nullità di un lodo arbitrale anche in riferimento alla doglianza del rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto, proposta dal committente, per aver gli arbitri escluso che integrasse grave inadempimento dell'appaltatore la violazione da parte di quest'ultimo delle norme sulla regolare assunzione dei lavoratori).

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