Cassazione penale Sez. I sentenza n. 43278 del 22 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

È inapplicabile in sede esecutiva la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., a prescindere dal momento in cui tali condotte siano realizzate, giacché detta causa ha natura sostanziale ed il procedimento volto a verificarne la sussistenza, nel prevedere che siano sentiti l'imputato e la persona offesa, presuppone la pendenza del giudizio di cognizione e la presenza delle parti che possono interloquire sull'esito estintivo.

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