Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3032 del 8 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti - che, gią iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della facoltą di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali - a non essere collocati in coda rispetto ai docenti gią inclusi in queste ultime graduatorie (diritto nella specie negato dall'amministrazione in applicazione del divieto previsto dal D.M. 8 aprile 2009, n. 42), appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacitą e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del D.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformitą a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

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