(massima n. 2)
            Ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29, D.Lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63, D.Lgs. n. 165 dei 2001) sono attribuite alla giurisdizione  del  giudice  ordinario  tutte  le controversie  riguardanti  il  rapporto  di  lavoro  alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua  fase,  dalla  instaurazione  fino  all'estinzione, mentre  sono  devolute  alla  giurisdizione  del  giudice amministrativo  le  controversie  concernenti  gli  atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni  nell'esercizio  del  potere  loro conferito  dall'art.  2, comma  primo, D.Lgs. n. 29 del 1993  (riprodotto  nell'art.  2,  D.Lgs.  n.  165  del  2001), aventi  ad  oggetto  la  fissazione  delle  linee  e  dei principi  fondamentali  della  organizzazione  degli uffici - nel  cui  quadro  i  rapporti  di  lavoro  si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente  pubblicistico,  sul  quale  non  incide  la circostanza  che  gli  stessi,  eventualmente,  influiscono sullo 'status' di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo  un  effetto  riflesso,  inidoneo  ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum. (Nella specie, le Sezioni unite della S.C. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia avente ad oggetto  l'annullamento  sia  del  decreto  rettorale  di modifica  dello  statuto  dell'universitą  di  XXX,  con  il quale era stato attribuito ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo  il  diritto  di  elettorato  attivo  e che, quindi, incideva sul loro 'status', sia del decreto di indizione  delle  relative  elezioni).