Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3489 del 8 giugno 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriore alla data del 15 settembre 2000 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma devono essere state proposte entro il suddetto termine.
Tale data, entro la quale, nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, le controversie relative al periodo del rapporto di lavoro precedente il 30 giugno 1998 avrebbero dovute essere instaurate, è stata concepita dal legislatore non già quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale: con il che, elasso il termine ne ultra quem, la domanda non può più essere proposta né innanzi ai giudice amministrativo né davanti al giudice ordinario, (cfr., ex multis. Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 785).

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(massima n. 2)

Anche di recente, la Corte Costituzionale (con sentenza 18 gennaio 2018, n. 6) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 7, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione e al parametro interposto dalle norme Cedu come acclarato dalla sentenza della Corte Edu, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, se relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998, poiché la Corte Edu, nelle sentenze Mottola e Staibano, ha censurato il diniego di accesso alla giustizia conseguente al mutamento di indirizzi giurisprudenziali nella specie insussistente alla luce del diritto vivente nazionale, mentre ha riconosciuto che il termine fissato dalla norma è "finalizzato alla buona amministrazione della giustizia" e "in sé non eccessivamente breve".

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