Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10362 del 6 maggio 2009

(6 massime)

(massima n. 1)

L'art. 9 comma 4 D.P.R. n. 327 del 2001 non subordina la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio su un immobile alla previsione di un indennizzo, ma esclusivamente alla necessità di una congrua motivazione in sede di rinnovazione dei procedimenti urbanistici di imposizione del vincolo di cui al precedente comma 1, tenendo anche conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard; l'assenza di un siffatto collegamento è confermata nell'art. 39, comma 2, del medesimo D.P.R., il quale prevede la possibilità che l'indennizzo non sia indicato nell'atto che dispone la reiterazione, ma sia oggetto di un procedimento autonomo attivato dal proprietario.

(massima n. 2)

L'occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, prevista dall'art. 22-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, (aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302), è finalizzata a consentire all'Amministrazione di conseguire l'anticipata immissione in possesso dell'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica dichiarata urgente ed indifferibile, per dare inizio ai lavori ed evitare di dover attendere che il procedimento espropriativo giunga alla sua naturale conclusione con la pronuncia del provvedimento ablativo; tale funzione, analogamente a quella già propria dell'art. 71, comma 1, L. 25 giugno 1865 n. 2359, fa sì che l'occupazione temporanea non sia più correlata alla restituzione (non prevista né prevedibile) dell'immobile al proprietario e che, quindi, sussista un collegamento funzionale tra le figure ablatorie dell'occupazione preliminare e della espropriazione, nonché tra di esse e la dichiarazione di pubblica utilità che ne costituisce il necessario presupposto legittimante, ferma la possibilità di sindacare unicamente per la mancanza del presupposto dell'urgenza la scelta dell'Amministrazione di ricorrere a tale istituto.

(massima n. 3)

L'istituto dell'occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione, reintrodotta nell'ordinamento con l'inserimento al T.U. sugli espropri dell'art. 22-bis ad opera del D.Lgs. n. 302 del 2002, ha mantenuto la sua funzione di momento normale del procedimento di espropriazione, di cui costituisce un subprocedimento, ma è subordinato alla condizione che l'avvio ai lavori rivesta carattere di "particolare urgenza" tale da non consentire il ricorso alla procedura di esproprio, condizione di cui il privato può sindacare la concreta ricorrenza.

(massima n. 4)

La verifica dei presupposti di cui all'art. 22- bis D.P.R. n. 327 del 2001 avviene successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità, quando all'amministrazione si offre l'alternativa circa il titolo definitivo (decreto di espropriazione o contratto di cessione volontaria) o temporaneo (occupazione di urgenza ex art. 22-bis, in attesa della emanazione del decreto ablativo) con cui conseguire la disponibilità dell'immobile, già programmata come permanente nella dichiarazione di pubblica utilità.

(massima n. 5)

Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del D.Lgs. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga «in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque», ai sensi dell'art. 140, lett. d, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Le doglianze relative al "quantum" dell'indennizzo determinate nel provvedimento di occupazione di urgenza ex art. 22-bis, D.P.R. n. 327 del 2001, perciò, non attengono alla legittimità dello stesso, né alla logicità e congruità della motivazione che lo stesso deve contenere, ma investono questioni indennitarie da proporre di fronte al giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001, avanti alla Corte d'appello funzionalmente competente (art. 50 D.P.R. cit.) ovvero, per espropriazioni connesse ad opere idrauliche, avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche (art. 140 lett. d), R.D. n. 1775 del 1933).

(massima n. 6)

Nel progetto dell'opera pubblica recante la dichiarazione di pubblica utilità l'espropriante è tenuto a redigere il piano particellare degli immobili da espropriare, operandone la distinzione con tutti quelli che nel prosieguo della realizzazione dell'opera potranno risultare necessari per la corretta esecuzione dei lavori previsti, e perciò costituire oggetto di occupazione temporanea ex art. 49 D.P.R. n. 327 del 2001.

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