Corte costituzionale sentenza n. 244 del 4 ottobre 2016

(4 massime)

(massima n. 1)

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, impugnato dalle Regioni Lombardia e Veneto - in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto riduce i termini residui dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, relativi agli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale. La ridondanza della ipotizzata violazione del principio del legittimo affidamento dei destinatari dei provvedimenti sulla sfera delle competenze regionali non è adeguatamente argomentata dalla Regione Lombardia, mentre la doglianza della Regione Veneto, pur supportata da uno sforzo argomentativo maggiore, non vale tuttavia a dimostrare che la riduzione dei termini di espropriazione leda anche attribuzioni regionali. È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 120 Cost.- dell'art. 35, comma 9, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, che disciplina l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 (relativi all'adeguamento delle autorizzazioni integrate ambientali e ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di smaltimento e recupero energetico da rifiuti). Quanto alla contestata sussistenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la sostituzione, la disposizione impugnata richiama l'art. 8 della legge n. 131 del 2003, il quale rinvia ai casi e alle finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, Cost.; assegna, inoltre, all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere; prevede, infine, l'audizione dell'ente inadempiente da parte del Consiglio dei ministri, nonché la partecipazione del Presidente della Regione interessata alla riunione del Consiglio dei ministri che adotta i provvedimenti necessari. Quanto al mancato coinvolgimento regionale, la disposizione impugnata è espressione della competenza legislativa dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", e spetta, dunque, al legislatore statale anche la disciplina di eventuali ipotesi di sostituzione di organi locali. L'art. 120, secondo comma, Cost. non preclude in via di principio la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2004).

(massima n. 2)

La disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" riservata, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato; in questa materia, inoltre, lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste.

(massima n. 3)

La disciplina secondo cui l'individuazione degli impianti di recupero di rifiuti e smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese sia operata "sentita la Conferenza unificata" non viola il principio di leale collaborazione, atteso che tale forma di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali si rivela adeguata, incidendo la predetta attività su competenze regionali (governo del territorio, tutela della salute) concorrenti, in ordine alle quali spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali.

(massima n. 4)

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "Sblocca Italia), come convertito dalla legge n. 164 del 2014, che inserisce il comma 3-bis nell'art. 182 del D.Lgs. n. 152 del 2006. La disposizione impugnata, consentendo alla Regione nella quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile per calamità naturali di smaltire i propri rifiuti urbani non pericolosi in altre Regioni, non viola il principio di leale collaborazione, perché si limita a rendere legittima per lo Stato una decisione presa da una Regione diversa da quella in cui potrà avvenire lo smaltimento, senza escludere che tale decisione - nell'ambito dei rapporti orizzontali fra Regioni - possa essere oggetto di accordi o intese interregionali, da concludersi in ogni caso seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e non in sede di Conferenza Stato Regioni. Il principio di leale collaborazione attiene ai rapporti - verticali - tra lo Stato e le Regioni, fermo restando che, per quelli orizzontali tra Regioni, è sempre possibile il raggiungimento di accordi o intese interregionali.

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