Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10044 del 1 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine semestrale per l’azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte dal conduttore previsto dall’art. 79 L. n. 392/1978, decorre dalla riconsegna dell’immobile locato, coincidente con la data in cui lo stesso viene concretamente posto nella disponibilitą del locatore.

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