Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40890 del 24 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di "preposto", di cui al secondo comma dell'art. 353 cod. pen., non va determinata con riferimento al solo momento terminale dell'incanto o della licitazione privata, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni nell'intero percorso procedimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indebita influenza sull'andamento della gara può essere esercitata dal preposto non solo in relazione ad un atto tipico, ma anche mediante una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto, sulla procedura).

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