Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21922 del 17 maggio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge e nei quali il pagamento delle somme sia stato effettuato prima di detta vigenza, ma può essere valutata nel giudizio di legittimità sempre che non siano necessari nuovi accertamenti in fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'applicabilità in astratto dell'istituto di favore - escluso in concreto - al delitto di atti persecutori, solo successivamente eliminato dal novero dei reati ai quali è applicabile la predetta causa di estinzione con disciplina legislativa irretroattiva perché sfavorevole).

(massima n. 2)

La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non ricorresse la predetta causa estintiva in quanto l'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento perché costretto dall'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado, senza però aver fatto acquiescenza ai capi civili della sentenza, e, pertanto, solo in via provvisoria e con diritto alla ripetizione in caso di esito favorevole dell'impugnazione svolta in sede di legittimità).

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