(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anterioritą del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato; infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilitą, essendone consentito l'esperimento in concorso con gli altri requisiti di legge anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali.