Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4272 del 17 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Al di fuori dei casi di maggiore gravità espressamente disciplinati dall'art. 121 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), la declaratoria giudiziale di inefficacia del contratto pubblico costituisce una mera eventualità, il cui verificarsi è subordinato all'espressa domanda del ricorrente. La non proposizione di una tale domanda può rilevare solo in termini di valutazione circa la risarcibilità del danno subito per effetto dell'illegittima aggiudicazione a soggetto diverso (argomentando dall'art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010, CPA), ma non in termini di improcedibilità della domanda di annullamento degli atti della procedura a evidenza pubblica (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Latina, sez. I, n. 116/2016).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.