Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 325 del 2 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mancato riscontro del ricorso gerarchico nel termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, pur dando luogo alla formazione del silenzio-rigetto, esplica effetti di natura meramente processuale, nel senso che rimuove un ostacolo alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento originario. Anche se si č formato il silenzio-rigetto, la p.a. non viene, per tale solo fatto, privata della potestā di decidere espressamente in ordine al ricorso gerarchico e dalla legittimitā del provvedimento con tale ricorso impugnato, talché al possibile esercizio di tale potestā - oltre il termine di novanta giorni - deve pur corrispondere la facoltā dell'interessato di gravare il rigetto espresso con il rimedio del ricorso giurisdizionale ovvero di quello straordinario, abbia costui - o meno - impugnato il silenzio-rigetto.

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