Consiglio di Stato Sez. I sentenza n. 2154 del 11 dicembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 dei D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il quale il ricorso gerarchico deve essere deciso dall'Autorità amministrativa non ha effetti sostanziali ma processuali, giacché abilita il ricorrente gerarchico a scegliere fra la proposizione dei ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di base nei termini di decadenza, una volta formatosi il silenzio-rigetto, ovvero la proposizione dello stesso ricorso avverso la successiva decisione amministrativa, con la conseguenza che, anche se si è formato il silenzio-rigetto, l'Amministrazione non viene privata della potestà di decidere il ricorso gerarchico né il privato della legittimazione ad insorgere contro il provvedimento di rigetto dello stesso.

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