Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 347 del 21 gennaio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

L'annullamento, in sede giurisdizionale, di una decisione di ricorso gerarchico di inammissibilità non comporta il rinvio della controversia all'Amministrazione, con assorbimento delle altre doglianze, giacché, quando sia possibile e salvo il caso che la stessa parte prospetti l'esigenza di una rinnovazione della decisione gerarchica, il giudice amministrativo deve procedere al diretto esame della legittimità dell'atto originario.

(massima n. 2)

La tardiva proposizione del ricorso amministrativo, dovuta al comportamento fuorviante della pubblica amministrazione, e dunque non ascrivibile a colpa del ricorrente, giustifica la rimessione in termini del ricorrente; se la rimessione in termini è disposta dall'autorità sopraordinata a quella competente a conoscere la controversia, il ricorrente deve dare impulso ad un nuovo procedimento innanzi all'autorità competente.

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