Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 16 del 27 novembre 1989

(5 massime)

(massima n. 1)

Il decorso del termine breve di legge (90 giorni) per la formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non tra effetti sostanziali, non concreta cioè alcun provvedimento amministrativo fittizio, ma produce soltanto effetti processuali; ne consegue che, formatosi il silenzio: a) l'autorità investita dal ricorso gerarchico non perde per ciò solo la potestà di decidere; b) il privato ha la scelta tra ricorrere in sede giurisdizionale o straordinaria nei termini di decadenza, immediatamente contro il provvedimento di base, ai sensi dell'art. 6 cit., o successivamente contro l'eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva, in base alle norme generali.

(massima n. 2)

L'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito dall'art.6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per la formazione del silenzio rifiuto, può decidere anche su motivi di merito dedotti nel ricorso gerarchico.

(massima n. 3)

Il ricorrente in via gerarchica, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, ha la facoltà e non l'onere di proporre ricorso giurisdizionale o quello straordinario contro il provvedimento già impugnato con ricorso gerarchico.

(massima n. 4)

La decisione tardiva che intervenga quando il ricorrente abbia già impugnato il provvedimento originario in sede giurisdizionale, in quanto atto non confermativo, ma ad effetto confermativo del provvedimento originario, nel giudizio instaurato non ha effetti pregiudizievoli per il ricorrente, il quale non ha neppure l'onere di impugnarlo.

(massima n. 5)

L'amministrazione conserva l'obbligo ed il potere di decidere sul ricorso gerarchico qualora il ricorrente non si avvalga della facoltà di adire immediatamente il giudice amministrativo; in caso di persistente inerzia, l'interessato può esperire la procedura per il silenzio-rifiuto prevista dall'art. 25 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3.

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