Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3569 del 19 giugno 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

In presenza di azioni, nelle quali la domanda di cognizione proposta conduce alla formazione di un giudicato idoneo a produrre un vincolo conformativo pieno sull'esercizio della successiva attività dell'amministrazione e, dunque, idonee a condurre alla formazione di un giudicato che accerta pienamente il rapporto, la legge sopravvenuta non può incidere su questioni coperte dal giudicato ledendo l'affidamento di chi abbia ottenuto il riconoscimento giudiziale definitivo.

(massima n. 2)

Con riguardo a fattispecie in relazione alle quali il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi all'intero rapporto controverso dovendo, in ossequio al principio costituzionale di separazione dei poteri, rispettare le sfere di valutazione di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione, l'azione di cognizione conduce alla formazione di un giudicato che contiene una regola incompleta lasciando priva di vincoli la futura attività amministrativa che non è stata oggetto di sindacato giurisdizionale, l'eventuale giudizio di ottemperanza ha, pertanto, secondo l'impostazione tradizionale, natura mista di cognizione e di esecuzione, il giudice, infatti, concorre alla definizione della regola del caso concreto dando luogo a quella che viene definita formazione progressiva del giudicato. Ne consegue che, la normativa successiva, potendo occupare gli spazi lasciati liberi dal giudicato, realizza normalmente una successione cronologica di regole di disciplina del potere pubblico.

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