Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3339 del 19 giugno 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 112 c.p.a., il rimedio dell'ottemperanza è necessariamente delimitato dal giudicato, il quale a sua volta si forma sulla base della pretesa azionata nel precedente giudizio di cognizione e non può da esso esorbitare. Ne deriva che esula dall'ambito del giudizio di ottemperanza, la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso, che comporterebbe un mutamento del titolo vantato e l'apprezzamento di circostanze estranee e tali da poter costituire materia di un'autonoma controversia.

(massima n. 2)

In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente può chiedere, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett e), che il Giudice fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo, nell'esecuzione del giudicato. Tale strumento, c.d. astreinte, è esperibile anche in caso di condanna pecuniaria, giacché la penalità di mora assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

(massima n. 3)

È inammissibile la domanda di chiarimenti ex art. 112, c. 5, c.p.a., proposta in sede di ottemperanza dalla parte vittoriosa nel giudizio di cognizione. Ed invero l'azione di cui all'art. 112, comma quinto, c.p.a., ancorché inquadrata nell'ambito del giudizio di ottemperanza, presuppone la soccombenza e la volontà di attuare la sentenza, tipiche della parte pubblica soccombente o del commissario ad acta, essendo finalizzata ad ottenere dal giudice i chiarimenti di punti del decisum che presentano elementi di dubbio o di non immediata chiarezza.

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