Consiglio di Stato Sez. VI ordinanza n. 1083 del 9 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Non si può eseguire una pronuncia cautelare sfavorevole all'esclusione da una gara (servizio di vigilanza) di una società prima classificata. La circostanza che la società prima classificata ed esclusa abbia perso la sospensiva non genera alcuno uno specifico obbligo dell'Amministrazione, quanto ai tempi ed ai modi di adozione dei conseguenti provvedimenti per l'affidamento del servizio, obbligo il cui adempimento possa ritenersi esigibile nell'immediato con l'azione di ottemperanza.

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