Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 24 del 3 luglio 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 112 del c.p.a. stabilisce che il giudizio di ottemperanza può essere proposto avverso le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. A norma dell'art. 324 del c.p.c. - con enunciazione valida anche nel processo amministrativo ex art. 39 c.p.a. - si definisce passata in giudicato la sentenza avverso la quale non sono ammessi più mezzi di impugnazione. L'art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che, prescindendo dall'ipotesi della notificazione alla controparte, la sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione (il termine di un anno è stato così ridotto dall'art. 46, comma 17, L. 69/2009).

(massima n. 2)

Deve essere accolto il ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato con cui si chiede l'ordine all'Amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione del confronti dell'Amministrazione delle statuizioni previste dall'art. 114 del codice del processo amministrativo, nonché per la condanna alle spese del presente giudizio.

(massima n. 3)

Il giudizio d'ottemperanza può essere proseguito per ottenere il pagamento delle spese di giudizio disposte con la sentenza già resa in sede di ottemperanza.

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