Corte d'appello Brescia Sez. II sentenza n. 495 del 14 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di locazione di un immobile stipulato «per il solo uso di luogo di culto e di preghiera» non rientra nella previsione normativa dell’art. 42 L. n. 392/78 (circoscritta alle sole attivitą ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche) e, conseguentemente, nel caso di diniego di rinnovo del locatore alla prima scadenza contrattuale, non richiede la specifica indicazione dei motivi ex art. 29 stessa legge.

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