Tribunale civile Cremona sentenza n. 219 del 8 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

All’immobile adibito all’uso del culto islamico è applicabile la disciplina dell’art. 42 della legge n. 372 del 1978 prevista per gli immobili adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche. Il contratto ha, pertanto, la durata di cui al primo comma dell’art. 27 legge cit. e il diniego della rinnovazione alla prima scadenza contrattuale è consentito al locatore soltanto per motivi di cui all’art. 29 della stessa legge.

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