Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8075 del 4 ottobre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitą di un contratto a favore di terzi non č sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma č necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualitą di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma.

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