Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 11 del 12 luglio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 77 del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il principio fissato dall'art. 9, comma 2, c.p.c., secondo il quale per contestare l'autenticitā di un atto pubblico occorre provarne la falsitā davanti al giudice ordinario mediante l'apposita querela di falso, trova applicazione anche quando la questione riguarda una controversia giurisdizionale amministrativa.

(massima n. 2)

La residuale giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, co. 4, deve essere limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i 'vincitori', rappresenta l'atto terminale del procedimento, dovendo escludersi da tale nozione di concorso, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione ai concorsi), che č preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria.

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