Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3625 del 17 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La causa di riscatto, promossa ai sensi dell’art. 39 della L. 27 luglio 1978, n. 392 dal conduttore di un immobile urbano, destinato a uso non abitativo, nei confronti del terzo acquirente, è pregiudiziale rispetto a quella di condanna al pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, promossa successivamente dallo stesso conduttore contro il terzo acquirente (che si è munito di titolo per il rilascio dell’immobile per finita locazione), poiché essa tende ad ottenere una sentenza dichiarativa, che sostituisca con effetto ex tunc il titolare del diritto alla prelazione al terzo acquirente, privandoli con pari decorrenza delle rispettive posizioni di conduttore e locatore e facendo venir meno il presupposto giuridico e di fatto dell’accoglimento della domanda di pagamento dell’indennità, cosicché in pendenza della causa di riscatto il giudice della seconda dovrà sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

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