Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3029 del 15 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla locazione di immobile urbano ad uso non abitativo, per cui l’art. 39 della L. n. 392/78 condiziona l’esercizio del diritto di riscatto a due distinti presupposti, e cioè alla mancata notifica della denuntiatio del proprietario o alla infedeltà della stessa, ove in primo grado il retraente abbia fondato la domanda di riscatto sulla mancata notifica, non può in grado di appello dedurre a fondamento della detta pretesa l’infedele denuntiatio (poiché il corrispettivo indicato era superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile), trattandosi della deduzione di un diverso fatto costitutivo (causa petendi) del diritto azionato, introduttivo di un nuovo tema di indagine e di discussione e, quindi, di una domanda nuova, inammissibile nel giudizio di secondo grado ex art. 345 c.p.c.

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