Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3211 del 25 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, al conduttore, avente diritto alla prelazione di cui all’art. 38 della L. 27 luglio 1978 n. 392, compete il diritto di riscatto previsto dal successivo art. 39 della stessa legge anche nell’ipotesi in cui il proprietario locatore, dopo aver provveduto alla notifica di rituale denuntiatio, abbia trasferito a terzi la proprietà dell’immobile locato in pendenza del termine concesso allo stesso conduttore per l’esercizio della prelazione, mentre non rileva che, dopo tale trasferimento, il conduttore non abbia effettuato dichiarazione di prelazione (non più occorrente, in difetto del suo presupposto), né il fatto che il trasferimento stesso, a differenza di quella denuntiatio, abbia ad oggetto non il solo immobile locato, ma l’intero edificio in cui esso si trova

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