Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9206 del 6 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 1 comma 3 della legge 168 del 1982 che riconosce il diritto di prelazione ai conduttori di immobili abitativi appartenenti agli enti o imprese indicati nei precedenti commi, nel caso in cui questi intendano trasferire il loro immobile avvalendosi dei benefici previsti dalla legge medesima, non prevede, in caso di violazione del diritto del conduttore, la possibilità di riscatto dell’immobile presso il terzo acquirente, senza che - non configurandosi alcun contrasto con i precetti dell’art. 3 e 47 Cost., attesa l’eterogeneità delle situazioni - possa trovare applicazione la disciplina del retratto prevista dall’art. 39 della legge n. 392 del 1978, che ha carattere eccezionale e riguarda esclusivamente le locazioni cosidette “commerciali".

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