Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7931 del 18 maggio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Le condizioni per il legittimo esercizio della facoltā di riscatto in favore del conduttore, prevista dall’art. 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, debbono sussistere nel momento in cui č proposta la relativa domanda, a nulla rilevando che esse siano venute meno in corso di causa.

(massima n. 2)

Nel caso in cui il conduttore, che abbia esercitato il retratto di cui all'art. 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, venga dichiarato fallito in pendenza di lite, la legittimazione a coltivare la suddetta azione si trasferisce al curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

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