Corte d'appello Bologna Sez. II sentenza n. 1222 del 25 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La natura stagionale di un contratto di locazione relativo ad un’area nuda deriva dalle caratteristiche prettamente stagionali dell’attività ivi intrapresa dal conduttore (nella specie, quella di giostralo in zona adibita soltanto a villeggiatura estiva), non essendo indicativi del con¬senso del locatore al mutamento di destinazione d’uso né la circostanza che il conduttore abbia realizzato un manufatto in legno (destinandolo, all’insaputa del locatore, a stabile residenza per la propria famiglia) né il fatto che, alla scadenza del periodo stagionale, il terreno non venga rilasciato, denotando tale situazione solo l’intenzione del conduttore di esercitare il diritto di rinnovo per l’uguale successivo periodo stagionale.

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