Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2675 del 11 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione del contratto di locazione di immobile urbano adibito ad attivitā imprenditoriale, in connessione con la cessione o locazione dell’azienda ivi esercitata, per esser opponibile al locatore, gli deve esser comunicata dal conduttore (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392) - anche con modalitā diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, non prescritta a pena di nullitā, purché idonee a consentire la conoscenza della modifica soggettiva del rapporto - e pertanto non č efficace nei confronti del locatore la cessione comunicatagli da un altro soggetto, sia pur esso il difensore del conduttore, nel giudizio pendente nei confronti del medesimo.

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