Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6402 del 25 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sublocazione e cessione del contratto di locazione, disciplinato dall’art. 36 della L. n. 392/1978, ai fini della sua validità, è sufficiente che la comunicazione, che il conduttore deve fare al locatore nel caso in cui effettui la sublocazione o la cessazione del contratto di locazione insieme alla cessione o all’affitto dell’azienda, contenga gli elementi essenziali per l’individuazione dei contratti posti in essere, insieme alle altre notizie sulla persona del terzo subentrante, tali da mettere il locatore in grado di poter esercitare il suo diritto di opposizione per gravi motivi.

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