Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8031 del 3 ottobre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La comunicazione che - in caso di cessione del contratto di locazione contestualmente a quello dell’azienda - il conduttore deve dare al locatore ai sensi dell’art. 36 della L. n. 392 del 1978 anche se data tardivamente, sana ogni eventuale situazione irregolare a partire dal momento in cui è effettuata, dal quale decorre altresì il termine di trenta giorni entro il quale il locatore può opporsi alla cessione, qualora ricorrano gravi motivi.

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