Tribunale civile Lecce Sez. I sentenza n. 1871 del 25 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Al conduttore d’immobile adibito ad attivitą commerciale stagionale compete l’indennitą di avviamento, almeno ogni qual volta la cessazione del rapporto sia dovuta non a mancata manifestazione della volontą del conduttore di rinnovare il rapporto al termine della prima, seconda, terza, quarta e quinta stagione (situazione da equiparare ad una disdetta o recesso da parte del conduttore medesimo), bensģ alla scadenza naturale del rapporto per insussistenza di un obbligo normativo del locatore di garantire la locazione stagionale oltre il sesto anno.

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