Cassazione civile Sez. III sentenza n. 162 del 16 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo l’indennità per la perdita dell’avviamento compete anche per la cessazione della locazione di immobili nei quali viene svolta un’attività di interesse turistico purché detta attività comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, inteso come l’insieme indiscriminato dei potenziali destinatari dei beni e servizi che caratterizzano l’attività esecitata dall’impresa, con la conseguenza che deve essere escluso il diritto all’indennità in favore di un club nautico che svolge la propria attività non a fini di lucro e in favore soltanto dei propri soci.

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