Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9558 del 15 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex artt. 34 e 35 della legge sull’equo canone compete al conduttore dell’immobile adibito ad uso non abitativo soltanto quando l’attività di vendita al minuto con modalità che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori sia esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate nello stesso locale (nella specie, la decisione di merito confermata dalla S.C. aveva negato il diritto del conduttore all’indennità in quanto l’attività prevalente esercitata nell’immobile era quella di progettazione di edifici e non di vendita di appartamenti).

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