Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12419 del 10 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora la data di rilascio ricada nella sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 7 D.L. n. 551 del 1988, conv. nella legge n. 61 del 1989, il conduttore è tenuto, per tutto il periodo di operatività della predetta sospensione, a corrispondere al locatore l’indennità di occupazione, nella misura prevista dal secondo comma del citato art. 7, a nulla rilevando che non gli sia ancora stata corrisposta, né offerta, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, spettantegli a norma dell’art. 34 legge n. 392 del 1978, in quanto, nell’indicato periodo di sospensione, il provvedimento di rilascio non è eseguibile per cause diverse e indipendenti dalla mancata corresponsione dell’indennità per perdita di avviamento, con la conseguenza che, durante il periodo medesimo non può ritenersi gravante sul locatore l’onere di corrispondere la stessa.

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