(massima n. 1)
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attivitą commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dellimmobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dellindennitą per lavviamento a lui dovuta, č obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di questo.