(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, il diritto allulteriore indennitą per la perdita di avviamento, prevista dallart. 34, comma 2, della 1. n. 392 del 1978, spetta qualora il locale sia utilizzato per la medesima (o affine) attivitą commerciale esercitata dal conduttore entro lanno dalla cessazione del precedente rapporto, termine che decorre non dalla data di cessazione del contratto decisa giudizialmente, ma da quella in cui effettivamente limmobile č stato rilasciato.