Cassazione civile Sez. III sentenza n. 326 del 22 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la clausola contrattuale avente per oggetto la preordinata maggiorazione annua del canone - in misura fissa o percentuale - a partire dal primo anno dopo la stipulazione di un contratto di durata legale deve considerarsi illegittima per violazione dell’art. 32 della L. n. 392/1978, (nella sua formulazione originaria) se risulti che le parti abbiano in realtą perseguito surretiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti posti da tale norma e incorrendo cosģ nella sanzione di nullitą prevista dal successivo art. 79, primo comma, della stessa legge.

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