Tribunale civile Chieti sentenza n. 179 del 16 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazioni non abitative, è affetta da nullità (per contrasto con il disposto dell’art. 79 L. n. 392/78, in relazione all’art. 32 stessa legge) la clausola contrattuale con cui le parti abbiano previsto una lievitazione del canone di affitto dopo il primo anno, senza che ciò trovi alcuna plausibile giustificazione evincibile dal tenore della stessa clausola o dal contenuto dell’intero regolamento negoziale o, ancora, dal comportamento delle parti contraenti.

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