Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13011 del 23 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il diritto del conduttore a non erogare somme in misura eccedente il canone legalmente dovuto sorge al momento della conclusione del contratto e permane durante tutto il corso del rapporto. Infatti, la facoltą, attribuita al conduttore dall’art. 79 L. n. 392/78, di ripetere "le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge" entro il termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile č inconciliabile con la validitą di una rinuncia (espressa o tacita) del conduttore ad avvalersi del diritto a non subire aumenti non dovuti, eventualmente intervenuta in corso di rapporto.

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