Cassazione civile Sez. III sentenza n. 296 del 15 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 29 lett. c) della legge n. 392 del 1978, nel consentire al locatore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione il diniego di rinnovazione alla prima scadenza (ovvero, in regime transitorio, il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 73 della legge stessa) nel caso in cui intenda procedere, tra l’altro, all’«integrale ristrutturazione», si riferisce esclusivamente all’immobile locato e non all’intero edificio di cui quello fa parte, risultando ciò sia dal dato testuale - che usa la dizione «immobile» e non quella di «edificio» - e dalla possibile indipendenza funzionale del singolo immobile locato, sia dalla ratio della disposizione, potendo l’integrale ristrutturazione del singolo immobile essere impedita dalla permanenza in esso del conduttore.

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