Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5664 del 10 giugno 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di locazione alberghiera la facoltà di recesso del locatore per esercitare nell’immobile locato la medesima attività del conduttore non è subordinata all’accertamento del requisito della capacità professionale, da documentare con il nulla osta della autorità amministrativa preposta al settore alberghiero, atteso che l’art. 29 della legge n. 392 del 1978 (applicabile anche nel regime transitorio per l’espresso disposto dell’art. 73 della stessa legge) limita il suo richiamo solo all’art. 5 della legge n. 191 del 1963 (come modificato dall’art. 4 bis della L. 28 luglio 1967 n. 628) e non anche al successivo art. 6, che tale nulla osta prevedeva e che deve altresì ritenersi abrogato, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, per incompatibilità con la nuova disciplina organica della materia locatizia introdotta dalla legge dell’equo canone.

(massima n. 2)

Ai fini della cessazione della locazione d’immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione per diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza da parte del locatore per manifestato proposito di esercitarvi attività commerciale (o anche alberghiera), è irrilevante il difetto delle prescrizioni richieste per l’esercizio del commercio, quale l’iscrizione nel registro degli esercenti commerciali, trattandosi di inosservanza di norme non operanti nell’ambito del rapporto privatistico.

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