Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4709 del 29 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La sanzione di nullità prevista dall’art. 79 della L. 27 luglio 1978 n. 392 si riferisce alle pattuizioni che preventivamente tendono a limitare i diritti attribuiti al conduttore dalle disposizioni inderogabili della legge sull’equo canone e non esclude, quindi, la facoltà del conduttore di rinunziare a questi diritti dopo che essi sono sorti; conseguentemente, è valida la rinunzia del conduttore di immobile destinato per uso non abitativo al diritto di rinnovazione, alla prima scadenza, previsti dall’art. 28 della legge sull’equo canone, ove sia stata compiuta dal conduttore successivamente alla stipulazione del contratto.

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