Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2511 del 10 aprile 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rinnovazione tacita dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, in corso alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 e non soggetti a proroga, non trova applicazione il disposto dell’art. 28 di tale legge, non essendo esso stato richiamato dal successivo art. 71 che disciplina quei contratti.

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