Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9627 del 2 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Alle locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 non č applicabile l’art. 28 legge citata, con la conseguenza che il locatore č legittimato a disdettare senza motivazione; tuttavia, in caso di mancata disdetta, ove si ravvisi la rinnovazione tacita del contratto, la nuova locazione rimane soggetta agli artt. 27, 28 e 29 legge citata, ed ha quindi durata di sei anni con rinnovazione alla prima scadenza in mancanza di disdetta motivata ai sensi dell’art. 29 legge citata.

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