Tribunale civile Roma sentenza n. 14151 del 21 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione alberghiera, laddove, sin dalla sottoscrizione del relativo contratto, il locatore espressamente si obblighi a non esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione alla prima scadenza contrattuale, la scadenza del secondo periodo non diventa, a seguito di tale rinuncia, prima scadenza legale (in relazione alla quale il locatore può esercitare esclusivamente il diniego di rinnovazione per uno dei motivi contemplati dall’art. 29 L. n. 392/1978 ma non intimare licenza per finita locazione), posto, invece, che il meccanismo del rinnovo legale previsto dall’art. 28 legge cit. opera solo alla scadenza del primo novennio.

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