(massima n. 1)
La stipulazione di un contratto di locazione di un immobile urbano destinato ad uso non abitativo, soggetto alle disposizioni dellart. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, per una durata inferiore al termine minimo di legge non determina la nullitā del contratto, ma linvaliditā della clausola derogativa e di conseguenza lautomatica eterointegrazione del contratto, ai sensi del secondo comma dellart. 1419 c.c., con lapplicazione della durata minima prevista dalla norma.