Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1596 del 26 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione di immobili per lo svolgimento di una delle attivitā indicate nell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, la iniziale pattuizione di un termine di durata del contratto superiore a quella minima di legge non esclude l’applicabilitā della disciplina del rinnovo alla prima scadenza di cui al successivo art. 28, con la conseguenza che č affetta da nullitā, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978, la clausola diretta a limitare la durata della rinnovazione sino al compimento di una complessiva durata di anni dodici.

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